Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Il decreto legislativo in Italia è un atto normativo del Governo che segue un iter ben definito, dalla proposta ministeriale, passando per il Consiglio dei Ministri, fino all'emanazione del Presidente della Repubblica. Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale. I Testi Unici e le deleghe accessorie giocano un ruolo cruciale nella sistematizzazione e nell'aggiornamento dell'ordinamento giuridico. A) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, https://www.aitig.it/ eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo.

  • L’amplissima tematica di questo nostro incontro – “Giustizia e Diritto nella Chiesa e nella Società” – costituisce una buona prova del vasto interesse di ricerca dell’Associazione.
  • Esso rimane sempre un atto – in questo caso un decreto generale – dell’autorità inferiore – Conferenza episcopale o Concilio particolare –, che lo ha emanato e lo promulga.
  • In questo mio intervento rimarrò logicamente nell’ambito del Diritto della Chiesa, ma dovrò trattare argomenti che interessano anche l’ordinamento giuridico della Società civile, come sono soprattutto le questioni riguardanti l’interpretazione della legge e la doverosa tutela del principio della gerarchia delle leggi.
  • Inoltre, la regola enunciata al paragrafo 12, lettera b), primo periodo, non è applicata nella prassi corrente. https://brilliant-whale-z350x6.mystrikingly.com/blog/agenzia-di-traduzioni-specializzate-in-ingegneria
  • Rimane tuttavia la possibilità che un Dicastero per mandato e «con specifica approvazione del Romano Pontefice» (Cost. Ap. «Pastor Bonus», art. 18) possa emettere un Decreto generale legislativo a norma del can.
  • Quanto al significato giuridico di questa «recognitio», essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore.

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi ( (*)

[40] È questa, come si sa, una questione assai discussa. Ci sono canonisti per i quali le Conferenze episcopali, nell’emanare tali decreti generali, attuano in forma collettiva (cfr. can. 119) una potestà ordinaria (cfr, can. 131, § 1), benché soltanto nella materie per le quali sono competenti a norma del can. Altri autori, in base sia al dettato conciliare (Decr. Christus Dominus, n. 38) che costituisce il fondamento del can. 445, § 1, sia anche al parallelismo esistente tra questo canone e il can. 30 (sui decreti generali emanati da chi «potestate executiva tantum gaudet»), concludono che le Conferenze episcopali non hanno una potestà legislativa propria, ma soltanto delegata da parte della suprema potestà. Come già fatto rilevare prima, questa assistenza, oltre all’eventuale collaborazione nella preparazione di decreti a carattere legislativo di un Dicastero, per speciale commissione del Legislatore, riguarda sia l’esame dei progetti di decreti generali esecutivi e di istruzioni, che anche gli eventuali dubbi di interpretazione ed applicazione della legge in casi concreti, che gli altri Dicasteri pongono al nostro Consiglio. A) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. Esso rimane sempre un atto – in questo caso un decreto generale – dell’autorità inferiore – Conferenza episcopale o Concilio particolare –, che lo ha emanato e lo promulga. In questo mio intervento rimarrò logicamente nell’ambito del Diritto della Chiesa, ma dovrò trattare argomenti che interessano anche l’ordinamento giuridico della Società civile, come sono soprattutto le questioni riguardanti l’interpretazione della legge e la doverosa tutela del principio della gerarchia delle leggi. (1) Nel presente testo le «raccomandazioni» sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo al termine dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come «regole».Le regole e le raccomandazioni del presente testo sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati. E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, 2 vol., Milano 1955; Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1971; O.

Circolare del Presidente del Senato

All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge). Gli allegati non https://www.traduttoriperlapace.org/ contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato. L’esame circa la congruenza legislativa di un dato provvedimento con la legge universale sarà fatto sul testo autentico dello stesso provvedimento, richiesto, se del caso, a chi lo ha emanato e al Dicastero competente ratione materiae, tutte quelle notizie che si ritenessero opportune in ordine all’esame della questione.  https://osborne-kennedy-2.blogbright.net/google-traduttore-quanto-e-affidabile-per-la-traduzione-di-testi-1739784137 Articolo 17 - I quesiti posti al Consilio che non riguardino l’interpretazione della legge, ma piuttosto la sua retta applicazione, vengono di norma trasmessi al Dicastero competente ratione materiae, corredati, se necessario, del parere del Consiglio.  https://doc-esatti.werite.net/traduzione-dei-manuali-duso-traduzione-di-documentazione-tecnica Al richiedente si dà notizia dell’avvenuta trasmissione. Quanto al significato giuridico di questa «recognitio», essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore. Ma, come si fece notare durante i lavori di preparazione del nuovo CIC, tale «recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed actus potestatis regiminis, absolute necessarius (eo deficiente actus inferioris nullius valoris est) et quo imponi possunt modificationes, etiam substantiales in lege vel decreto ad recognitionem praesentato»[41]. Da notare, però, che con la «recognitio» non si cambia né la natura né l’autore del provvedimento. Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35]. Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito. Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto. La pubblicazione "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", qui disponibile in formato pdf, raccoglie i testi citati come supporto per il lavoro parlamentare. Per quanto riguarda gli “organismi episcopali” delle Chiese Orientali cattoliche, il Consiglio è a disposizione del Romano Pontefice in ordine a quanto previsto per la legislazione particolare delle singole Chiese sui iuris e per i Conventus Hierarcharum di cui al can. [24] Il CIC 17, can. 17 § 2 richiedeva la promulgazione delle sole risposte a carattere costitutivo (estensive, restrittive ed esplicative), in quanto inducevano una normativa nuova. La relativa Commissione Interprete ne pubblicò 219 (l’ultima nel 1952).